Lo Statuto dello Springer Spaniel Club d’Italia

Approvato il 28 Febbraio 2004 dall’Assemblea Straordinaria, alla Tollara (AL)

PRINCIPI GENERALI, FINALITA’ ASSOCIATIVA, COLLABORAZIONE CON L’ENCI

Art. 1 – E’ costituita, con sede in Milano, l’Associazione Cinofila Culturale e Sportiva non avente fini di lucro denominata Springer Spaniel Club d’Italia. Essa mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza Springer Spaniel nelle sue varietà ed a potenziarne la conoscenza, l’utilizzazione, la selezione e l’allevamento.
L’Associazione Cinofila Culturale e Sportiva denominata Springer Spaniel Club d’Italia è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI.

L’Associazione Springer Spaniel Club d’Italia agisce senza perseguire fini di lucro ed ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione l’incremento e l’utilizzo delle razze English Springer Spaniel e Welsh Springer Spaniel, anche mediante l’organizzazione diretta o in collaborazione con l’Enci, con le Associazioni da questo riconosciute, oppure con altri Enti o Associazioni anch’Esse interessate: di convegni, congressi, seminari di studio, nonché di manifestazioni sportive, prove di lavoro, gare cinofile, raduni di razza che permettano la diffusione e la conoscenza della razza Springer sia tra i Soci che tra i possibili utilizzatori, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine l’Associazione Springer Spaniel Club d’Italia fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

Assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti.

L’Associazione Springer Spaniel Club d’Italia riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché dal Regolamento di Attuazione del medesimo.

L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:

– di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;

– di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI.
SOCI

Art. 2 – Saranno Soci dello Springer Spaniel Club d’Italia, oltre ai fondatori, tutti i cittadini italiani e stranieri d’accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della razza Springer Spaniel e la cui domanda d’associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal consiglio.

I soci si dividono in: soci ordinari, soci sostenitori e vitalizi. I loro diritti e doveri nei confronti della società o in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio. Il consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.

Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

RAPPORTO ASSOCIATIVO, VOTO IN ASSEMBLEA

Art.3 – La domanda di ammissione a Socio è proposta per iscritto. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

L’assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla società dai soci e le quote dei soci vitalizi.

L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art.4 – La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’Art. 7;

b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;

c) per espulsione, deliberata dall’assemblea generale dei soci su proposta del consiglio.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

ORGANI SOCIALI

Art. 5 – Sono organi della società:
a) l’assemblea dei soci;

b) il consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall’ENCI;

c) Il presidente;

d) il comitato dei probiviri;

e) il collegio sindacale o dei revisori dei conti.

(Fra gli organi sociali può essere previsto anche il comitato tecnico).

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 6 – L’assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.

Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Art. 7 – L’assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L’assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 8 – L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno nel luogo che verrà deciso dal consiglio direttivo volta per volta per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma attività per l’annata in corso.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è annunciata dal presidente con l’invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori.

Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all’assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

Art. 9 – L’assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della società;

b) sulla elezione delle cariche sociali;

c) sui rendiconti finanziari;

d) sulle modifiche allo statuto;

e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista dall’Art. 3;

f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta inoltre all’assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.

CONSIGLIO

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo è composto da sei consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni solari.

Un consigliere è nominato dall’ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.

I membri del consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall’assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l’intero consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio.

Art. 11 – Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statuari in armonia con le deliberazioni dell’assemblea generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indica e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenza il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni, ecc. ecc.

Art. 12 – Il consiglio provvede, altresì, alla nomina del presidente e di un vice presidente della società, di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere. Il presidente ed il vice presidente devono essere eletti fra i consiglieri; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

Art. 13 – Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

il consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza dal vice presidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

Art. 14 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell’assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statuarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal vice presidente. In caso di sue dimissioni spetta al consiglio di disporre della nomina di un nuovo presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal consiglio un presidente onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 15 – Il patrimonio della società è costituito:
a) dei beni mobili e immobili;

b) delle somme accantonate;

c) da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo;

Le entrate della società sono costituite:

a) dalle quote annuali versate dai soci;

b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;

c) dalle attività di gestione;

d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Art. 16 – L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’assemblea generale dei soci con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. il bilancio consuntivo approvato dall’assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’ENCI.

REVISORE DEI CONTI

Art. 17 – La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un revisore dei conti eletto dall’assemblea generale dei soci, il quale dura in carica tre anni solari e può essere rieletto. L’assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un revisore supplente. Il revisore dei conti ha la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali deve essere invitato.

NORME DISCIPLINARI

Art. 18 – Ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione Springer Spaniel Club d’Italia nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione Springer Spaniel Club d’Italia sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.

L’Associazione Springer Spaniel Club d’Italia ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.

Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno alla società, è tenuto ad osservare le norme del presente statuto, le disposizioni dell’assemblea e del consiglio, le regole del buon costume e dell’onore sportivo. Il socio che trasgredisca a tali obblighi e comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal collegio dei probiviri. Questo è formato da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprono già la carica di consigliere e di sindaco, i quali durano in carica tre anni solari. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del collegio dei probiviri questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’assemblea che provvederà alla nomina definitiva.

Le denuncie a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al consiglio che le inoltra al collegio dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della società.

In caso di mancanze gravi il consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

Il consiglio procede all’attuazione del lodo emesso dai probiviri. I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio della società sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un socio, il collegio dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva. I provvedimenti disciplinari persi dall’ENCI a carico di un proprio socio, che sia iscritto alla società, saranno adottati anche da questa.

VARIE

Art. 19 – Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.

Art. 20 – Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da un’Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

Art. 21 – Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.